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Sez. 5, Sentenza n. 7720 del 26/06/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205552 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali | Delitti contro l'economia e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Differenza.
Stato
decisa il 1996-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205552-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

L'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L'altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)