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Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 20/12/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258537 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Minorata capacità psichica - Sufficienza.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258537-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)