Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 20/12/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258537 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Minorata capacità psichica - Sufficienza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)