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Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 13/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 260351 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Induzione - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260351-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la condotta di induzione implica il compimento di attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente che l'agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)