Sez. 6, Sentenza n. 31691 del 05/06/2007 Cc. (dep. 02/08/2007) Rv. 237623 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Corruzione - Confisca "per equivalente" del prezzo del reato - Maggior valore tra il prezzo dato e il prezzo promesso - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di corruzione, è assoggettabile a confisca, ex art. 322 ter secondo comma cod. pen., quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto, se alla promessa segue la dazione, o, alternativamente, l'utilità promessa, se la dazione non ha luogo. (Conf. Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31692, non massimata sul punto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)