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Sez. 6, Sentenza n. 31691 del 05/06/2007 Cc. (dep. 02/08/2007) Rv. 237623 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Corruzione - Confisca "per equivalente" del prezzo del reato - Maggior valore tra il prezzo dato e il prezzo promesso - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237623-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di corruzione, è assoggettabile a confisca, ex art. 322 ter secondo comma cod. pen., quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto, se alla promessa segue la dazione, o, alternativamente, l'utilità promessa, se la dazione non ha luogo. (Conf. Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31692, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)