diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 30966 del 14/06/2007 Cc. (dep. 30/07/2007) Rv. 236983 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Corruzione - Confisca obbligatoria del "prezzo" del reato - Maggior valore tra quello dato e quello promesso - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236983-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter, primo comma cod. pen. quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 322 ter com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)