Sez. L, Sentenza n. 2968 del 26/03/1994 (Rv. 485932 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Rimborso delle spese di trasporto in favore della generalità dei dipendenti per esigenze dell'attività lavorativa - Esclusione - Fattispecie relativa al rimborso di tali spese affrontate dai lavoratori a seguito di spostamento della sede della società datrice di lavoro.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
In base alle disposizioni dell'art. 17, primo comma del D.Lgs. n. 503 del 1992 e dell'art. 6, comma ottavo ter, del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 (nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 236 del 1993), con cui è stata modificata la disciplina dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sono escluse dalla base imponibile contributiva - anche per i periodi anteriori al primo gennaio 1993 - le somme erogate dal datore di lavoro per il rimborso delle spese di trasporto in favore della generalità dei dipendenti per esigenze connesse all'attività lavorativa (nella specie, l'erogazione era stata prevista da un accordo collettivo in relazione alla necessità dei dipendenti, già residenti nella città precedente sede della società di lavoro, di recarsi al lavoro presso la nuova sede in luogo diverso).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)