Sez. L, Sentenza n. 2482 del 03/03/1995 (Rv. 490914 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Base imponibile relativa al servizio di trasporto dei dipendenti - Determinazione - Riferimento all'utilità conseguita dai lavoratori - Rilevanza - Riferimento alla spesa sopportata dall'impresa per l'apprestamento del servizio - Obbligatorietà - Fattispecie relativa alla quantificazione del vantaggio ricevuto dai lavoratori sulla base del costo del biglietto ferroviario per la stessa tratta - "Ius superveniens" ex art. 17, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 ed ex art 6, comma ottavo ter, D.L. n. 1480 del 1993 - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In relazione all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 secondo cui vano assoggettate a contribuzione previdenziale (salvo le eccezioni specificamente previste) tutte le erogazioni in denaro o natura che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto, la base imponibile relativa al servizio di trasporto dei dipendenti assicurato dal datore di lavoro va determinata in base piuttosto all'utilità conseguita dal lavoratore che alla spesa sopportata dall'impresa per l'apprestamento del servizio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito, in applicazione del principio suindicato, aveva quantificato il vantaggio ricevuto dai lavoratori sulla base del costo del biglietto ferroviario per la stessa tratta. La S.C. ha peraltro confermato la sentenza impugnata anche in forza dello "Ius superveniens" rappresentato dall'art. 17, primo comma, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e dell'art. 6, comma ottavo-ter, del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 nel testo di cui alla legge di conversione 19 luglio 1993 n. 236, e sulla cui base non rientra più, anche per il periodo anteriore al primo gennaio 1993 - fatta salva l'efficacia dei versamenti contributivi precedentemente effettuati -, il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori e per esigenze connesse con l'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)