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Sez. 2, Sentenza n. 829 del 18/03/1972 (Rv. 357007 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357007-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa, e, in particolare, delle prove testimoniali, il giudizio sull'attendibilita dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto od a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito; apprezzamento incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 68'69, mass n 337906).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)