Sez. 3, Sentenza n. 68 del 15/01/1969 (Rv. 337906 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze di causa, e, in particolare, delle prove testimoniali, nonche il giudizio sull'attendibilita dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto od a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito apprezzamento incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 1441-68, massima n 333088 616-68, massima n 331759 530-68, massima n 331615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)