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Sez. 3, Sentenza n. 68 del 15/01/1969 (Rv. 337906 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337906-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa, e, in particolare, delle prove testimoniali, nonche il giudizio sull'attendibilita dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto od a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito apprezzamento incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 1441-68, massima n 333088 616-68, massima n 331759 530-68, massima n 331615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)