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Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 03/09/1976 (Rv. 381877 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381877-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - - LIMITI.*

Si ha disconoscimento di scrittura privata, allorche la parte, contro la quale la scrittura e prodotta in giudizio, sollevi una impugnazione specifica e determinata, tale che si possa desumerne con certezza la negazione della sua autenticita o della relativa sottoscrizione. Costituisce giudizio di fatto, non censurabile in Sede di legittimita il convincimento del giudice del merito circa l'idoneita o meno di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di un disconoscimento di scrittura privata, sempre che tale convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e corretta. (V 1182/72; (V 2942/71).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)