Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 03/09/1976 (Rv. 381877 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - - LIMITI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - - LIMITI.*
Si ha disconoscimento di scrittura privata, allorche la parte, contro la quale la scrittura e prodotta in giudizio, sollevi una impugnazione specifica e determinata, tale che si possa desumerne con certezza la negazione della sua autenticita o della relativa sottoscrizione. Costituisce giudizio di fatto, non censurabile in Sede di legittimita il convincimento del giudice del merito circa l'idoneita o meno di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di un disconoscimento di scrittura privata, sempre che tale convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e corretta. (V 1182/72; (V 2942/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)