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Sez. 2, Sentenza n. 6475 del 12/12/1979 (Rv. 403207 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403207-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini del disconoscimento della scrittura privata, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali, e tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticita della medesima - nella prima udienza o risposta successiva alla produzione- una impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticita della scrittura o della sottoscrizione. Il convincimento del giudice del merito, circa l'inidoneita di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di tale disconoscimento, costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 3507/77, mass n 387090; (Conf 3088/76, mass n 381877; (Conf 2083/76, mass n 380906; (Conf 1907/76, mass n 380702; (Conf 2270/74, mass n 370639).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)