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Sez. 5, Sentenza n. 50474 del 09/11/2023 Cc. (dep. 18/12/2023) Rv. 285595 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Deposito telematico tardivo dell’atto di appello - Declaratoria di inammissibilità - Competenza - Giudice d'appello - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285595-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)