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Sez. 4, Sentenza n. 48804 del 14/11/2023 Cc. (dep. 07/12/2023) Rv. 285399 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Deposito telematico ad indirizzo PEC non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285399-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7 lett. C), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)