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Sez. 2, Sentenza n. 276 del 12/01/1980 (Rv. 403660 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - NOVITA E CONCLUDENZA DELLA PROVA - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403660-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - NOVITA E CONCLUDENZA DELLA PROVA - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Dinanzi alla richiesta di nuovi mezzi di prova il giudice d'appello deve identificare il contenuto obiettivo e lo scopo dei mezzi istruttori dedotti per stabilire, con accertamento di fatto incensurabile in Cassazione, se essi riguardino o meno circostanze nuove. Inoltre i mezzi di prova devono anche essere pertinenti e necessari e la relativa valutazione puo scaturire, anche per implicito, dalla motivazione della sentenza di secondo grado, come si verifica nel caso in cui risulti che il giudice d'appello abbia desunto dalle prove acquisite in Sede di gravame la certezza della esistenza o della non esistenza dei fatti posti a fondamento delle istanze delle parti. (Conf 3567/71, mass n 355256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)