diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6154 del 20/11/1981 (Rv. 416937 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIFFERENZE VERSATE E RICEVUTE IN PIÙ RISPETTO ALL'EFFETTIVAMENTE DOVUTO - IRRIPETIBILITÀ EX ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - ERRORE DOVUTO ALLA OMESSA REGOLARE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DEL VERIFICARSI DI UNA SITUAZIONE DETERMINANTE LA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE O AD UNA SUA MAGGIORAZIONE - ESCLUSIONE - INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OMESSA COMUNICAZIONE DELLA MORTE DELLA MOGLIE DEL PENSIONATO.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416937-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIFFERENZE VERSATE E RICEVUTE IN PIÙ RISPETTO ALL'EFFETTIVAMENTE DOVUTO - IRRIPETIBILITÀ EX ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - ERRORE DOVUTO ALLA OMESSA REGOLARE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DEL VERIFICARSI DI UNA SITUAZIONE DETERMINANTE LA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE O AD UNA SUA MAGGIORAZIONE - ESCLUSIONE - INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OMESSA COMUNICAZIONE DELLA MORTE DELLA MOGLIE DEL PENSIONATO.*

La previsione dell'art. 80, terzo comma, del regolamento, approvato con R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184 sull'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia, relativa alla irripetibilità, nel caso di riduzione della pensione per rettifica, oltre l'anno, di errori non dovuti a dolo dell'interessato, delle differenze versate e percepite in più rispetto all'effettivamente dovuto, si riferisce ai soli casi di annullamento o correzione di provvedimenti di assegnazione (o di riliquidazione) di pensione illegittimi sin dall'origine, e non anche alle ipotesi di cessazione dell'efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, in conseguenza del successivo verificarsi di fatti estintivi o modificativi del diritto da essi riconosciuto; pertanto, esula da detta previsione e dà invece luogo ad una normale ipotesi di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), che legittima l'i.N.P.S. alla ripetizione senza soggiacere ai limiti di cui alla norma eccezionale citata, il caso in cui l'errore è dovuto alla omessa regolare comunicazione, da parte del pensionato, del verificarsi di una situazione che ha fatto venir meno il suo diritto a percepire la pensione o una maggiorazione della medesima. (nella specie, è stato escluso che della formale comunicazione della morte della moglie del pensionato, determinante l'Estinzione della maggiorazione della pensione da questo goduta, potesse considerarsi equipollente la richiesta all'i.N.P.S., da parte del pensionato medesimo, dell'assegno funerario e, successivamente, della concessione della pensione di riversibilità). (V 269/80, mass n 403660; (V 3680/78, mass n 393200; (V 2017/78, mass n 391777; (V 3670/76, mass n 382395; (V 1584/73, mass n 364412; (V 1214/73, mass n 363765; (Conf 22/80, mass n 403385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)