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Sez. L, Sentenza n. 4103 del 03/04/1992 (Rv. 476585 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Tutela reintegratoria - Art. 1 della legge n. 108 del 1990 - Carattere innovativo - Incidenza su situazioni sostanziali anteriori - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476585-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

La norma dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), che (modificando l'art. 18 della legge n. 300 del 1970) estende la tutela reintegratoria (prevedendola nei confronti dei datori di lavoro che occupino in ciascuna unità produttiva, o comunque nell'ambito del territorio comunale, più di quindici - cinque se trattasi d'imprenditore agricolo - dipendenti, o che comunque ne occupino complessivamente più di sessanta), ha carattere innovativo e perciò, ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi, non può incidere su situazioni sostanziali prodottesi nel vigore della normativa precedente.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)