Sez. L, Sentenza n. 2999 del 15/03/1995 (Rv. 491165 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Disciplina ex art. 1 legge n. 108 del 1990 - Applicabilità a licenziamento intimato anteriormente - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali) ha carattere innovativo e pertanto, non potendo essa incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile alle ipotesi di licenziamenti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)