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Sez. U, Sentenza n. 556 del 30/01/1985 (Rv. 438760 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - ILLECITI DISCIPLINARI - COMPORTAMENTO IMPLICANTE LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL MAGISTRATO E COMPORTAMENTI ANALOGHI PREVISTI DALL'ART. 18 DEL R.D.L. N. 511 DEL 1946 - COMPORTAMENTI INCLUSI - PARTECIPAZIONE AD UNA ASSOCIAZIONE SEGRETA - INCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AD UNA DI TALI ASSOCIAZIONI E SUA ACCETTAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438760-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - ILLECITI DISCIPLINARI - COMPORTAMENTO IMPLICANTE LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL MAGISTRATO E COMPORTAMENTI ANALOGHI PREVISTI DALL'ART. 18 DEL R.D.L. N. 511 DEL 1946 - COMPORTAMENTI INCLUSI - PARTECIPAZIONE AD UNA ASSOCIAZIONE SEGRETA - INCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AD UNA DI TALI ASSOCIAZIONI E SUA ACCETTAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

L'art. 18 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, il quale contempla come illecito disciplinare del magistrato il comportamento che implichi violazione dei suoi doveri, ovvero lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o comunque comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, comprende, nella sua ampia previsione, anche il comportamento contrario con i precetti fissati dalla Costituzione a tutela dei supremi interessi della comunità nazionale. Fra tali precetti va incluso quello di cui all'art. 18 secondo comma della Costituzione, il quale proibisce le associazioni segrete (o ramificazioni segrete di associazioni palesi), cioè le organizzazioni che nascano e siano volute come occulte nel loro complesso e nella loro identità sostanziale (indipendentemente dall'eventuale sopravvenienza di fatti che le rendano di pubblico dominio), qualora esse ispirino la propria attività allo scopo di incidere direttamente od indirettamente sullo svolgimento delle funzioni dello stato o degli enti pubblici (anche senza fini illeciti o sovversivi). Ne consegue che la partecipazione di un magistrato ad una di dette associazioni segrete (nella specie, la loggia P2 di Licio Gelli), da ravvisarsi nella presentazione di domanda di adesione, con sua accettazione da parte degli organi dell'associazione stessa (a prescindere cioè sia da formalità e cerimonie attinenti all'attuazione del rapporto associativo, sia da un effettivo contributo alla realizzazione dello scopo comune), rientra nell'ambito del citato art. 18 del R.d.l. n. 511 del 1946, e, quindi, indipendentemente ed anche prima dell'entrata in vigore delle specifiche Disposizioni dettate in materia dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, ove concorra il requisito soggettivo della consapevolezza delle suddette caratteristiche del sodalizio, ovvero della colpevole ignoranza delle stesse, (da valutarsi secondo criteri di avvedutezza e diligenza correlati alle funzioni assegnate dall'ordinamento al magistrato).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 18, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 25/01/1982 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)