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Sez. 2, Sentenza n. 4091 del 03/05/1996 (Rv. 497364 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Disciplina della professione - Illecito disciplinare - Partecipazione ad associazione segreta - Inclusione - Sussistenza dell'illecito anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1982.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497364-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Fra i precetti fissati dalla Costituzione a tutela dei supremi interessi della comunità nazionale va incluso quello di cui all'art. 18, comma secondo, Cost., che proibisce le associazioni segrete (o le ramificazioni segrete di associazioni palesi), vale a dire le organizzazioni che nascano e siano volute come occulte nel loro complesso e nella loro identità sostanziale (indipendentemente dall'eventuale sopravvenienza di fatti che le rendano di pubblico dominio), qualora esse ispirino la propria attività allo scopo di incidere direttamente o indirettamente sullo svolgimento delle funzioni dello Stato o degli enti pubblici (anche senza fini illeciti o sovversivi). Pertanto, la partecipazione di un giornalista ad una di dette associazioni segrete (quale la Loggia P2 di Licio Gelli), indipendentemente ed anche prima dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni in materia dettate dalla legge n. 17 del 1982, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, nel concorso del requisito soggettivo della consapevolezza delle suddette caratteristiche del sodalizio, ovvero della colpevole ignoranza delle stesse.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 18, Legge 03/02/1963 num. 695 art. 2, Legge 03/02/1963 num. 695 art. 48, Legge 25/01/1982 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)