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Sez. L, Sentenza n. 10871 del 19/10/1995 (Rv. 494279 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Estinzione dell'obbligo contributivo - Presupposto - Cessazione dell'attività artigiana - Prova relativa - Onere del lavoratore destinatario della richiesta di versamento dei contributi - Prova dello svolgimento successivo dell'attività o del successivo stato di disoccupazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494279-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

La cessazione dell'attività artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare all'INPS i relativi contributi fin dalla data del suo verificarsi ed indipendentemente dal momento in cui l'evento venga notificato all'Istituto. Pertanto, l'iscritto nelle liste dell'artigianato, per sottrarsi all'obbligo del pagamento dei contributi richiesti dall'INPS (che non è tenuto a provare la prosecuzione dell'attività artigianale da parte del lavoratore), deve dare la prova solo di aver cessato l'attività artigianale e non anche la prova positiva dell'attività svolta successivamente o del successivo stato di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)