Sez. L, Sentenza n. 7105 del 10/06/1992 (Rv. 477639 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Contributi | Di artigiani e commercianti - Disciplina ex legge n. 155 del 1981 - Cessazione dell'attività artigiana - Estinzione conseguente dell'obbligo contributivo - Momento del verificarsi dell'evento e non della sua notificazione - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Contributi
A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 155 - il cui art. 12 ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e 4, secondo comma, del D.P.R. 18 marzo 1957 n. 266, eliminando, con decorrenza dall'1 gennaio 1981, la formazione dei ruoli mediante i quali, nel sistema queste due ultime fonti, avveniva il versamento dei contributi di malattia dovuti da artigiani e commercianti - la cessazione dell' attività artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare tali contributi fin dalla data del suo verificarsi e indipendentemente dal momento in cui l'evento venga notificato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del citato D.P.R. n. 266 del 1957.
Riferimenti normativi: DPR 18/03/1957 num. 266 art. 4 com. 2, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)