Sez. 2, Sentenza n. 4527 del 26/08/1985 (Rv. 441990 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE - CORRISPETTIVO IN DENARO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ADEMPIMENTO PRESSO IL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONSEGUENZA IN TEMA DI COMPETENZA PER TERRITORIO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE - CORRISPETTIVO IN DENARO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ADEMPIMENTO PRESSO IL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONSEGUENZA IN TEMA DI COMPETENZA PER TERRITORIO.*
In tema di contratti d'appalto e subappalto, l'obbligazione di pagamento del corrispettivo in denaro, determinato o determinabile con un semplice calcolo aritmetico, è obbligazione pecuniaria, da adempiersi, a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., nel domicilio del creditore, presso il quale va, pertanto, radicato il forum destinatae solutionis, al fine della Competenza per territorio prevista dall'art. 20 del codice di procedura civile. (V 1713/81, mass n 412394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)