Sez. 2, Sentenza n. 1713 del 24/03/1981 (Rv. 412394 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - NOZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - NOZIONE.*
Per obbligazione avente per oggetto una somma di danaro che, ai sensi del terzo comma dell'art 1182 cod civ, deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza - incidendo cosi sulla Determinazione della Competenza per territorio, con riguardo al forum destinatae solutionis - deve intendersi non solo quella gia determinata in danaro in virtu di titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, in modo da non rendere necessarie all'uopo ulteriori indagini, ma altresi l'obbligazione la cui scadenza ed il cui ammontare, non indicati espressamente nel titolo, siano determinabili rispettivamente con indagini di carattere dichiarativo o in base ad elementi certi e prestabiliti, risultanti dal titolo stesso. (V 2891/68, mass 335607 sull'ultima parte; (V 1100/70, mass n 346658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)