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Sez. L, Sentenza n. 4681 del 19/08/1982 (Rv. 422625 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - POTERE DI AMMISSIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - CARATTERE DISCREZIONALE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA - COMPATIBILITÀ - PORTATA.*
Stato
decisa il 1982-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422625-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - POTERE DI AMMISSIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - CARATTERE DISCREZIONALE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA - COMPATIBILITÀ - PORTATA.*

Il potere del giudice del lavoro di ammettere di ufficio i mezzi istruttori ha natura discrezionale, talché il suo Esercizio non è censurabile in Sede di legittimità, ma non esclude l'operatività del principio dell'Onere della prova, bensì con questo si coordina nel senso che, mentre nella fase istruttoria il giudice può supplire alla lacunosa iniziativa della parte, nella fase decisiva, la valutazione degli elementi probatori acquisiti non può non essere compiuta alla stregua del predetto principio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)