Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 25/02/1983 (Rv. 426285 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLE PROVE OLTRE I LIMITI STABILITI DAL CODICE CIVILE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - ASSOGGETTAMENTO A DETERMINATE FORMALITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLE PROVE OLTRE I LIMITI STABILITI DAL CODICE CIVILE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - ASSOGGETTAMENTO A DETERMINATE FORMALITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro, applicabile al giudizio di recesso del locatore ex art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone) in virtù del precedente art. 46, che tra l'altro richiama espressamente l'art. 421 cod. proc. civ., il potere del giudice di "disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio" ha carattere discrezionale, anche ed in particolare per quanto afferisce alla scelta del mezzo probatorio più adatto alla verifica della tesi di parte, senza che l'adozione del provvedimento con cui si esercita tale potere sia soggetta a determinate formalità, non previste dalla legge. (V 4681/82, mass n 422625; (V 3354/81, mass n 413930).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)