diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11619 del 08/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156487 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO A TUTTE LE SINGOLE VIOLAZIONI O IN MANCANZA ALLA PIÙ GRAVE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156487-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO A TUTTE LE SINGOLE VIOLAZIONI O IN MANCANZA ALLA PIÙ GRAVE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Nella ipotesi di reato continuato la valutazione del danno deve effettuarsi in riferimento ai singoli episodi delittuosi. Ne consegue che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è applicabile qualora la speciale tenuità non ricorra in tutti i fatti unificati dal vincolo della Estinzione o in rapporto alla violazione di maggiore gravità presa in considerazione per la Determinazione della pena base. (nella specie si è ritenuto che esattamente, i giudici di merito avevano escluso che il valore dell'autoradio rubata fosse tale da non integrare l'attenuante invocata). (V mass n 153816, e giurisprudenza ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)