Sez. 2, Sentenza n. 5946 del 22/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164960 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI O ALMENO ALLA PIÙ GRAVE - NECESSITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI O ALMENO ALLA PIÙ GRAVE - NECESSITÀ.*
Nell'ipotesi di reato continuato, la valutazione del danno ai fini della concessione dell'attenuante della speciale tenuità, deve farsi in relazione ai singoli fatti criminosi, e il beneficio non può trovare applicazione qualora la circostanza non ricorra in tutti gli episodi, ovvero nella violazione più grave. (Conf mass n 156487; (Conf mass n 153816 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)