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Sez. 5, Sentenza n. 1935 del 19/10/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 216433 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Competenza territoriale - Ultimo atto - Dichiarazione di fallimento.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216433-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

Nell'ipotesi di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione (come per tutte le ipotesi elencate nel primo comma dell'articolo 216 l.f.) quale ultimo atto che perfeziona il delitto di bancarotta e che radica, quindi, la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè del luogo in cui si realizza l'ultimo atto identificabile nella declaratoria di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)