Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014) Rv. 261943 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Illeciti riguardanti società aventi sede all'estero - Dichiarazione di fallimento pronunciata in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si pone, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione, quale ultimo atto che perfeziona il delitto nel tempo e nel luogo in cui la sentenza è pronunciata e che radica, in quanto pronunciata in Italia, la giurisdizione e la competenza del giudice italiano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana per il delitto di bancarotta fraudolenta riguardante società con sede all'estero e dichiarate fallite in Italia) .
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)