Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 15/12/1971 (Rv. 355394 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - PROCEDIMENTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGATORIETA - GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO - CENSURA RELATIVA ALLA NON CORRISPONDENZA DEL VALORE ATTRIBUITO AL BENE TRASFERITO A QUELLO DI MERCATO - SPECIFICITA - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - PROCEDIMENTO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGATORIETA - GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO - CENSURA RELATIVA ALLA NON CORRISPONDENZA DEL VALORE ATTRIBUITO AL BENE TRASFERITO A QUELLO DI MERCATO - SPECIFICITA - SUSSISTENZA.*
Al gravame proposto avverso una decisione della commissione distrettuale per le imposte ex art 38 del RD 8 luglio 1937 n 1516, concretante impugnazione rivestita dei caratteri dell'appello (artt 339 ss cod proc civ), vanno applicati i principi dell'art 342 cod proc civ sulla specificazione dei motivi, costituenti regole generali, operanti, in Mancanza di deroga espressa o implicitamente desumibile dal sistema del processo tributario, anche in ordine a questo. Pertanto, non decorrendo, ai fini dell'osservanza del precetto dello art 342 cod proc civ, un dettagliato svolgimento delle ragioni di critica mosse alla decisione impugnata, deve ritenersi sufficientemente profilata la censura, diretta avverso una decisione emessa in un giudizio di valutazione, con la quale si sia dedotto che il valore attribuito al bene trasferito, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, non corrisponda a quello di mercato al momento del trasferimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)