Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 18/03/1982 (Rv. 419618 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN VIA MERAMENTE INTERRUTTIVA - INAMMISSIBILITÀ - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN VIA MERAMENTE INTERRUTTIVA - INAMMISSIBILITÀ - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al R.d. 8 luglio 1937 n. 1516, l'appello dell'ufficio avverso pronuncia della commissione distrettuale, contrariamente a quello del contribuente, non può essere proposto in via meramente interruttiva, con riserva di successiva esplicazione, ma è soggetto all'Obbligo della contestuale formulazione di specifici motivi di gravame (art. 38 del citato decreto, in relazione all'art. 342 cod. proc. civ.). (V 1835/79, mass n 398214; (V 10/72, mass n 355659; (V 3650/71, mass n 355394).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 24, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 38, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)