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Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 18/03/1982 (Rv. 419618 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN VIA MERAMENTE INTERRUTTIVA - INAMMISSIBILITÀ - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419618-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN VIA MERAMENTE INTERRUTTIVA - INAMMISSIBILITÀ - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al R.d. 8 luglio 1937 n. 1516, l'appello dell'ufficio avverso pronuncia della commissione distrettuale, contrariamente a quello del contribuente, non può essere proposto in via meramente interruttiva, con riserva di successiva esplicazione, ma è soggetto all'Obbligo della contestuale formulazione di specifici motivi di gravame (art. 38 del citato decreto, in relazione all'art. 342 cod. proc. civ.). (V 1835/79, mass n 398214; (V 10/72, mass n 355659; (V 3650/71, mass n 355394).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 24, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 38, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)