Sez. 1, Sentenza n. 2934 del 04/04/1997 (Rv. 503492 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Presupposti - Inopportunità delle scelte gestionali e loro incidenza negativa nel patrimonio del socio - Esclusione - Fatto illecito per violazione degli obblighi specifici dell'amministratore o di quelli generali a tutela dei terzi - Rilevanza - Contratto sottoscritto dall'amministratore nei limiti delle proprie attribuzioni ed in conformità delle decisioni assembleari - Risarcibilità del pregiudizio subito dal singolo socio - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
La responsabilità risarcitoria dell'amministratore verso il socio, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., non è invocabile in base al mero riscontro dell'inopportunità delle scelte gestionali dell'uno e della loro incidenza negativa sul patrimonio dell'altro, ma esige un fatto illecito, cioè un comportamento (doloso o colposo), che integri violazione degli obblighi dell'amministratore medesimo, siano quelli specifici inerenti alla carica, ovvero quelli generali stabiliti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi. Pertanto, con riguardo ad un contratto che l'amministratore abbia sottoscritto, in nome e per conto della società, nei limiti delle proprie attribuzioni ed in conformità delle decisioni assembleari, la risarcibilità del pregiudizio subito dal singolo socio, in base alla citata norma, postula che si accerti, nelle modalità di conclusione od esecuzione del contratto medesimo l'inosservanza di detti doveri, specifici o generali, derivanti dal mandato ad amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)