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Sez. 1, Sentenza n. 2850 del 28/03/1996 (Rv. 496663 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Condizione - Immediata incidenza del danno sul patrimonio del socio o del terzo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496663-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO

L'art. 2395 cod. civ. - che, oltre all'azione di responsabilità attribuita alla società ed ai creditori sociali, disciplinate nei precedenti artt. 1393 e 2394, contempla un'azione individuale spettante al socio e al terzo, nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto per il comportamento doloso o colposo degli amministratori - richiede unicamente che il danno causato dagli amministratori abbia investito in via immediata il patrimonio del socio o del terzo, senza che assuma rilievo che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio delle loro incombenze o al di fuori di esso, né che il danno sia, o meno, ricollegabile ad un inadempimento della società, né, infine, che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società o a vantaggio della stessa (nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile, pur affermandone l'infondatezza nel merito, l'azione di annullamento di una delibera del consiglio d'amministrazione di una S.p.A., con la quale, in occasione di aumento di capitale con emissione di nuove azioni, veniva fissato, per l'assegnazione delle azioni rimaste non optate, un prezzo diverso da quello stabilito per l'opzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)