Sez. 1, Sentenza n. 15527 del 04/03/2004 Cc. (dep. 01/04/2004) Rv. 227931 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA | Compenso al custode giudiziario - Opposizione al decreto di liquidazione - Giudice competente - Individuazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA
La competenza a definire il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario appartiene al presidente del tribunale del luogo su cui ha giurisdizione il giudice che ha emesso il decreto, osservandosi le regole della procedura civile o penale, secondo che il provvedimento opposto sia stato assunto con riferimento a un giudizio civile o penale, in quest'ultimo caso restando esclusa l'applicabilità dell'art. 25 cod. proc. civ. sullo spostamento della competenza per territorio allorché parte sia un'Amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)