Sez. U, Sentenza n. 25 del 24/11/1999 Cc. (dep. 06/12/1999) Rv. 214693 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreti emessi in materia dal giudice penale ordinario o militare - Ricorsi - Competenza a decidere - Appartiene al giudice penale - Modalità di individuazione del giudice e procedura applicabile - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
La cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte d'appello) - individuato in base al criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale. (Fattispecie relativa a conflitto di giurisdizione sollevato da tribunale militare nei confronti del tribunale civile che aveva deciso sul ricorso proposto da difensore avverso provvedimento del g.i.p. militare di liquidazione dei compensi professionali in suo favore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)