Sez. 3, Ordinanza n. 2940 del 20/09/1995 Cc. (dep. 29/11/1995) Rv. 203112 - 01
Impugnazioni - Revisione - In genere | Possibilità di dedurre, con la revisione, una causa di estinzione del reato verificatasi prima della condanna - Esclusione - Ragioni.
Impugnazioni - Revisione - In genere
L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo; deve ritenersi pertanto inammissibile l'istanza di revisione diretta a far valere una causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna, se l'estinzione poteva essere dedotta o rilevata nel processo della sua definizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)