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Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 10/06/1996 Cc. (dep. 18/07/1996) Rv. 206044 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna - Valutata anche implicitamente dal giudice - Possibilità di revisione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206044-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

L'istituto della revisione, posto in dialettica contrapposizione con il principio del giudicato e su questo prevalente, si fonda sulla necessità di correggere l'errore giudiziario basato su elementi di fatto, giacché l'errore di diritto è emendabile solo endoprocedimentalmente, su esigenze di "favor libertatis" e "favor rei" e su un principio di razionalità dell'ordinamento, che porta a giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore attinente a diritti di libertà e di dignità della persona. Pertanto con la revisione non è possibile far valere una causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna se la causa stessa è stata valutata anche implicitamente dal giudice, mentre l'omessa valutazione della prova non deve essere confusa con la sua erronea interpretazione o con il difetto di motivazione della sentenza o con la sua implicita confutazione ovvero con la dichiarazione di inammissibilità della stessa per una molteplicità di ragioni, anche collegate a termini decadenziali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)