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Sez. 4, Sentenza n. 1493 del 02/06/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147749 - 01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - MOTIVAZIONI - IN GENERE - NULLITA - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - MANCANZA NEL DISPOSITIVO DEL RIGETTO DELLA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147749-01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - MOTIVAZIONI - IN GENERE - NULLITA - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - MANCANZA NEL DISPOSITIVO DEL RIGETTO DELLA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

La incompletezza del dispositivo, per la Mancanza in esso di una esplicita pronuncia in ordine al rigetto - che risulti dalla motivazione della impugnazione proposta dalla parte civile, integra non gia una ipotesi di nullita assoluta della sentenza ex art 475/ primo comma cod proc pen, ma soltanto un vizio di omissione materiale. (fattispecie in cui nel dispositivo si ometteva ogni pronuncia sulla impugnazione della parte civile, ma si assolveva per insufficienza di prove uno degli imputati, mentre dell'altro, gia assolto con la stessa formula in primo grado, veniva dichiarato inammissibile l'appello). (la giurisprudenza ritiene la prevalenza del dispositivo sulla motivazione: V mass n 102623 anno 1966; V mass n 109027 anno 1968; per cui quando vi e divergenza tra i due non vi e possibilita di rettifica: V mass n 110687 anno 1969 e massime ivi citate: V mass n 118969 e mass n 118965 anno 1971 e massime ivi citate, prima parte; mass n 120342 anno 1972, prima parte; mass n 124516 anno 1973, prima parte; mass n 146074 anno 1980, che parla di 'omissione di pronuncià anche se in relazione ad un reato; mass n 146394 anno 1980 nello stesso senso e massime ivi citate; ritiene che la omissione di condanna a favore della parte civile, nel dispositivo, possa essere sanata con la procedura ex art 149 cod proc pen mass n 118602 anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)