diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 817 del 16/04/1971 Ud. (dep. 11/08/1971) Rv. 118969 - 01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - MOTIVAZIONE - IN GENERE - NULLITA - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - PROCESSO PENALE - INIZIO E CONCLUSIONE - SENTENZA - DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE - RAPPORTI - CARATTERE STRUMENTALE DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O INCOMPLETEZZA DEL DISPOSITIVO - NULLITA - RIFERIBILITA AL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA - MANCATA RIPRODUZIONE IN SENTENZA - OMISSIONE MATERIALE - RIMEDIO.*
Stato
decisa il 1971-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118969-01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - MOTIVAZIONE - IN GENERE - NULLITA - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - PROCESSO PENALE - INIZIO E CONCLUSIONE - SENTENZA - DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE - RAPPORTI - CARATTERE STRUMENTALE DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O INCOMPLETEZZA DEL DISPOSITIVO - NULLITA - RIFERIBILITA AL DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA - MANCATA RIPRODUZIONE IN SENTENZA - OMISSIONE MATERIALE - RIMEDIO.*

Il processo penale da luogo a un rapporto giuridico che ha inizio con l'Esercizio dell'Azione penale e si conclude con l'emanazione della sentenza. Questa e formata dal dispositivo, che contiene la manifestazione di volonta del giudice, e dalla motivazione, che deve sorreggere e giustificare il dispositivo. Tra l'elemento volitivo e quello logico ha carattere prevalente il primo; la motivazione ha funzione strumentale e costituisce l'antecedente logico dell'atto di volonta, al quale non puo sostituirsi. Il dispositivo deve essere immediatamente scritto, appena avvenuta la deliberazione, e letto all'udienza; dopo la lettura il dispositivo e immutabile e deve essere unito agli Atti processuali per essere trascritto, dopo la stesura della motivazione, nel documento definitivo costituito dall'originale della sentenza. Pertanto la Mancanza o l'incompletezza del dispositivo rende nulla la sentenza ai sensi dell'art 475 n 4 cod proc pen. ma la nullita a cui si riferisce tale disposizione riguarda il dispositivo letto in udienza, mancando in tal caso il dispositivo come documento e come riproduzione nella parte della sentenza destinata a riceverlo. Quando, invece, il dispositivo letto in udienza esista in Atti e non sia stato riprodotto nella parte finale della sentenza, si ha un caso di omissione materiale, riparabile, in base ad interpretazione estensiva dello art 476 n 3 cod proc pen, con la procedura dell'art 149 cod proc pen*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 476 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)