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Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 23/02/1980 (Rv. 404806 - 01)

VENDITA - SINGOLA SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - EPOCA IN CUI L'ACQUIRENTE HA AVUTO LA CERTEZZA DELL'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404806-01

VENDITA - SINGOLA SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - EPOCA IN CUI L'ACQUIRENTE HA AVUTO LA CERTEZZA DELL'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso d'inadempimento, da parte del venditore, di un contratto di compravendita di cose fungibili aventi un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art 1515 cod civ, l'accertamento - ai fini della valutazione della tempestivita dell'Esercizio, da parte del compratore, della facolta (compera in danno del venditore) accordatagli dal primo comma dell'art 1516 cod civ - dell'epoca in cui il compratore medesimo abbia avuto la certezza dell'inadempimento della controparte, col conseguente Onere di procurarsi altrove la merce, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, in Sede di legittimita, non e validamente censurabile con la mera enunciazione di un convincimento diverso. (V 3613/72, mass n 361615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1516, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)