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Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 15/12/1972 (Rv. 361615 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - MERA FACOLTA DEL COMPRATORE - ESERCIZIO SENZA RITARDO - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - PERDITA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361615-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - MERA FACOLTA DEL COMPRATORE - ESERCIZIO SENZA RITARDO - ESTREMI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - PERDITA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*

La procedura di esecuzione coattiva prevista dall'art 1516 cod civ per il caso di inadempienza del venditore costituisce, per il compratore adempiente, una mera facolta, non gia un Obbligo dal cui mancato adempimento possa derivare la perdita del diritto al risarcimento dei danni; e, se e vero che il compratore, ove voglia avvalersi della suddetta facolta, deve esercitarla 'senza ritardò, non puo certamente attribuirsi a siffatta espressione della legge un significato di immediatezza tale da escludere al riguardo ogni potere di apprezzamento da parte del giudice di merito. (V 2283'68, mass n 334569; Conf 3080'54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)