Sez. 3, Sentenza n. 14765 del 04/06/2008 (Rv. 603297 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Declaratoria di inesistenza del diritto cautelato - Sentenza di accoglimento della domanda di merito con accertamento del titolare del diritto sul bene - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare - Richiesta di rilascio del bene in base a detto titolo da parte del titolare del bene già nominato custode dello stesso - Conseguenza - Esercizio inammissibile della medesima azione esecutiva.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento é stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia; ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorché sia la medesima persona fisica che é stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo é diverso da quello - peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo - con cui gli é stato conferito l'incarico di custode e, quindi, non é configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)