Sez. 2, Sentenza n. 6530 del 28/07/1987 (Rv. 454786 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTI DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO MEDIANTE ATTO DI CITAZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - INTERRUZIONE - RIASSUNZIONE - SALVEZZA DEL RISCATTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTI DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO MEDIANTE ATTO DI CITAZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - INTERRUZIONE - RIASSUNZIONE - SALVEZZA DEL RISCATTO.*
In tema di Azione di riscatto proposta dal coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, la riassunzione ritualmente eseguita per il caso di interruzione del processo, fà salvi gli effetti sostanziali scaturenti dalla tempestiva manifestazione di riscatto contenuta nell'atto introduttivo, il quale è atto idoneo ad impedire la decadenza dal diritto in quanto istaura un rapporto processuale diretto all'accoglimento della domanda di riscatto. (V 61/85, mass n 438264; (V 4212/80, mass n 408085; (V 39/71, mass n 349348).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)