Sez. 6, Sentenza n. 41312 del 15/07/2010 Ud. (dep. 22/11/2010) Rv. 248796 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Attenuante della dissociazione - Configurabilità - Condizioni - Condotta collaborativa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è configurabile l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 cod. pen., qualora la condotta, pur collaborativa ai fini dell'individuazione dei correi, non possa ritenersi indicativa dell'effettiva dissociazione dai medesimi. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'imputato avesse dimostrato di aver preso le distanze dai complici avendo omesso di informare gli inquirenti dei fondati dubbi nutriti sull'effettiva sopravvivenza dell'ostaggio, in ragione dei quali si era rifiutato di effettuare la telefonata finalizzata alla richiesta del riscatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)