diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 20/11/1996 Ud. (dep. 19/02/1998) Rv. 209930 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Attenuante della dissociazione - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209930-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

In tema di sequestro di persona, l'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'art. 630 cod. pen. per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per la liberazione dell'ostaggio senza che ciò avvenga in conseguenza del pagamento del prezzo del riscatto, presuppone che da parte di uno o più compartecipi vi sia una rottura dell'originario accordo criminoso, che tale rottura porti in concreto alla liberazione dell'ostaggio, che questa non sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione; occorre pertanto una scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio, ed è altresì necessario che tale comportamento sia oggettivamente rilevante, e non determinato da fattori esterni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)