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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23480 del 06/10/2017 (Rv. 646407 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Applicabilità ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 come modificato dal d.lgs. n. 156 del 2015 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646407-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la formulazione vigente "ratione temporis", successiva alle modifiche di cui all'art. 9, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 156 del 2015, allorché l'ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva. (Nella specie, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto dall'Agenzia delle entrate contro l'ordinanza con cui la Commissione tributaria regionale aveva sospeso, ex artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c., il processo pendente davanti a sé, relativo all'avviso di recupero di un credito Iva, sul presupposto che tra le stesse parti fosse pendente un altro processo, non ancora definito in appello con sentenza passato in giudicato, inerente alla contestata sussistenza di un credito IVA, recuperato negli anni successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. U CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)