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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016 (Rv. 640071 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Inapplicabilità ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 anteriormente al d.lgs. n. 156 del 2015 - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Proponibilità.
Stato
decisa il 2016-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640071-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile "ratione temporis", nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. U CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)