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Sez. 5, Sentenza n. 2454 del 19/05/1997 Cc. (dep. 27/09/1997) Rv. 209621 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena erroneamente concessa sulla base di un certificato penale incompleto - Revocabilità -Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209621-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In sede di esecuzione non è possibile procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso sulla base di un certificato del casellario non attestante fedelmente i precedenti penali dell'imputato. Alla revoca del beneficio può procedersi infatti solo nell'ipotesi in cui si realizzino le condizioni che comportano automaticamente la decadenza ex art. 168 c. 1 cod. pen., mentre i principi generali in tema di giudicato impediscono di far valere qualsiasi questione, anche se relativa a nullità assolute o a provvedimenti illegittimi per errato esercizio del potere discrezionale o illegali perché oggettivamente "contra legem".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)