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Sez. 4, Sentenza n. 2650 del 22/09/1999 Cc. (dep. 22/10/1999) Rv. 215001 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena erroneamente con- cessa sulla base di un certificato penale incompleto - Revocabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215001-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La procedura di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 674 c.p.p., si riferisce unicamente alle ipotesi di decadenza tassativamente previste dall'art. 168 c.p., e non anche ai casi di violazione dell'art. 164 dello stesso codice. Poiché le cause che determinano la revoca obbligatoria del provvedimento sono specificamente indicate dalla legge, non è possibile, per la preclusione nascente dal principio dell'intangibilità del giudicato, togliere in sede esecutiva il beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile a colui al quale non lo si sarebbe potuto accordare per averlo già ottenuto due volte, nemmeno nel caso in cui dal certificato penale acquisito nel procedimento di cognizione non risulti ancora la pregressa doppia applicazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)