Sez. 3, Sentenza n. 1113 del 24/01/2003 (Rv. 559978 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Procedimento disciplinare - Contestazione comprensiva degli elementi in fatto e della indicazione delle norme violate - Necessità - Mancata indicazione della norma violata - Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
In tema di procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere effettuata nei confronti del professionista al quale si ascrive una mancanza disciplinare, una precisa contestazione, comprensiva sia della individuazione del comportamento posto in essere in violazione del codice deontologico, sia della indicazione esatta della norma deontologica violata, in quanto l'omessa individuazione della norma violata si traduce in una insanabile contraddittorietà della motivazione, atta a giustificare l'accoglimento del ricorso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)